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Domenica, 23 Giugno 2019 10:21

Lo Statuto

STATUTO

Comitato

” INVECCHIAMENTO ATTIVO, SILVER ECONOMY E TURISMO DELLA SALUTE”

Art. 1

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, Si costituisce il Comitato denominato:” INVECCHIAMENTO ATTIVO, SILVER ECONOMY E TURISMO DELLA SALUTE” regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro ed il suo scopo è:

  • la partecipazione al Network europeo INCASO-“ Improvingintegratedpeople-centredhealthCAre Solutions- INCASO”, attraverso lo spazio che l’EU Health Policy Platform, strumento interattivo della Commissione Europea gestito dalla DG Sante , fornisce al Promis;
  • la condivisione e lo sviluppo di una programmazione congiunta tra il mondo della Sanità e quello del Turismo , che tenga conto delle caratteristiche e delle esigenze dei due settori in un’ottica sinergica e virtuosa finalizzata allo sviluppo del Turismo Sanitario;
  • contribuire alla quadruplice elica del reference site della Regione Campania per l’invecchiamento sano ed attivo;
  • intensificare le attività di confronto e collaborazione con la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR (DG 04) attraverso la Divisione per la Promozione ed il Potenziamento dei Programmi di “HealthInnovation” della Regione diretta dalla Dr.ssa Maddalena Illario;
  • Individuazione delle problematiche che pregiudicano il decollo del settore del Turismo Sanitario in Campania, indicando possibili ambiti prioritari d’intervento;
  • la predisposizione di un’offerta integrata che tenga conto delle esigenze di fruibilità e sostenibilità economica dei potenziali fruitori e la  definizione di standard qualitativi dell’offerta stessa;
  • favorire politiche di cooperazione trasfrontaliera ,trasnazionale ed interregionale tra la Regione Campania, le altre Regioni d’Italia e le Autorità regionali e locali dell’ Unione Europea volte allo sviluppo del Turismo Sanitario attraverso accordi bilaterali o tramite la partecipazione a strumenti comunitari (GECT).

In generale, il Comitato potrà svolgere tutte le attività che saranno ritenute, dall'Organo Amministrativo, utili, strumentali e/o necessarie alla realizzazione del proprio scopo.
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali culturali o di divulgazione e quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.
Il Consiglio Direttivo deve custodire un registro, nel quale nel quale devono essere iscritti tutti i soci, con le generalità, la data di iscrizione, l'indirizzo ed il recapito elettronico (email ordinaria e pec). Le comunicazioni e le convocazioni ai soci devono essere effettuate a mezzo pec o tramite altri strumenti che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 4

Il Comitato ha sede in Napoli presso il Notaio Zampaglione in via Calabritto 20
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino al compimento dello scopo sociale .In ogni caso, il Comitato si scioglierà alla data del 30 marzo 2022.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), adottata con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, essere prorogato per il proseguimento delle attività collegate allo scopo sociale.

Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 7 consiglieri. Tra i componenti del Consiglio Direttivo vengono indicati, oltre al Presidente, due Vice Presidenti, un tesoriere ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà assegnare deleghe specifiche ai signoli Consiglieri.
Le riunioni sono convocate, con almeno tre giorni di anticipo, a mezzo email o di sistemi di messagistica istantanea (Whatsapp, Telegramecc). A tal fine, il Presidente creerà un apposito gruppo su un programma di messaggistica istantanea, al quale saranno iscritti tutti i consiglieri e tutte le comunicazioni, effettuate su tale gruppo, saranno considerate ricevute da tutti i consiglieri.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di più della metà dei presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo resteranno in carica fino allo scioglimento del Comitato. In caso di dimissioni o di impossibilità di proseguimento del proprio incarico, da parte di uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti, per cooptazione, dal Consiglio Direttivo, con votazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fermo restando che il Consiglio Direttivo potrà anche deliberare di non sostituire i consiglieri cessati, purchè l'Organo Amministrativo consti di almeno cinque componenti. Nel caso in cui, invece, venga a cessare più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, la nomina del nuovo Organo Amministrativo spetta all'Assemblea dei soci, con le modalità appresso indicate.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente più anziano.
Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso.

Art. 7

L'Assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci iscritti nell'apposito Registro.
L'Assembela si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto della gestione, ed è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di impossibilità, da uno dei Vice Presidenti.
L'Assembela delibera, esclusivamente, sulle seguenti materie:

  • approvazione del rendiconto annuale e finale della gestione;
  • scioglimento anticipato del Comitato;
  • nomina del Consiglio Direttivo, qualora venisse a mancare più della metà dei suoi componenti.

Tutte le decisioni sono adottate con una maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, salvo diversa previsione di legge o del presente statuto.
Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale, che deve trascriversi in apposito libro, tenuto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

Il patrimonio del Comitato sarà costituito da eventuali sottoscrizioni decise, all’unanimità degli associati, per attività comunque legate allo scopo sociale.
La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

Art. 9

Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea, per la sua approvazione.
L’esercizio sociale va dal 1 aprile al 30 marzo di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 10

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 11

All’atto dello scioglimento del Comitato l’ eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad un'Associazione di beneficicenza, che sarà scelta, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. 

 

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